Fondi di ricerca di Ateneo

L’UKE fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell’innovazione tecnologica e organizzativa.

L’impegno profuso dall’Università Kore di Enna nella crescita scientifica e culturale del sistema paese è sotto gli occhi di tutti: dal 2005 ad oggi, i fondi per la ricerca assegnati all’Università per bandi pubblici vinti sia in ambito nazionale che internazionale hanno raggiunto la quota di 13.700.000 euro. Tutti possono contribuire e sostenere, in modo concreto, la crescita la formazione delle nuove generazioni, la ricerca:aziende e privati cittadini possono effettuare libere donazioni e accrescere in maniera specifica un corso, un servizio o un progetto di ricerca.
Oltretutto, i contributi di aziende e individui destinati alla ricerca comportano vantaggi fiscali.

Chi può donare? Soggetti IRPEF: •   persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato; •   Società di persone (S.n.c., S.a.s.).
Soggetti IRES: •   Società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., S.coop., S. mutua ass.); •   Enti pubblici o privati diversi dalle società (Persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi); •   Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Cosa si può donare? Sono possibili donazioni in denaro o in natura (valore di mercato).
Alternatività delle agevolazioni La deduzione consentita dalla nuova normativa non è cumulabile con altri vantaggi fiscali previsti a titolo di deduzione, ovvero di detrazione di imposta, da altre disposizioni precedentemente in vigore.
Queste ultime, tuttavia, non sono state abrogate e restano dunque applicabili in alternativa.

Le nuove agevolazioni fiscali per i donanti
 La Legge 14 maggio 2005, n. 80 ha convertito, con modifiche (riportate in sottolineato nel testo), il Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 il cui art. 14, commi 7 e 8, introduce alcune nuove ipotesi di agevolazioni fiscali per i donanti, con abbattimento di alcuni oneri: comma 7: Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni (riportate in corsivo): a) all’articolo 10 – Oneri deducibili, comma 1 Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (….) dopo la lettera 1-ter) è aggiunta, infine, la seguente“1-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.”; b) all’articolo 100 – Oneri di utilità sociale, comma 2 Sono inoltre deducibili: la lettera c) è sostituita dalla seguente“c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;” comma 8: Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del 90%.

Agevolazioni fiscali sulle donazioni

L’UKE, in quanto soggetto senza scopo di lucro, può essere indicata come destinataria del 5×1000.

Il codice fiscale da indicare nella Dichiarazione dei redditi è: 01094410865.

Donazioni e lasciti di materiale bibliografico: linee guida per l’accettazione da parte del Sistema Bibliotecario d’Ateneo

Il Sistema Bibliotecario d’Ateneo riconosce le donazioni e i lasciti come modalità di incremento del proprio patrimonio bibliografico, e lo considera meritevole di valorizzazione specialmente nei casi di particolare interesse storico e culturale.

1. Criteri di accettazione

a) L’accettazione del materiale bibliografico offerto al Sistema Bibliotecario d’Ateneo per tramite di lasciti e donazioni è subordinata: · alla conformità della donazione ai criteri che informano lo sviluppo omogeneo e coerente delle collezioni; · al riconoscimento dell’importanza bibliografica, culturale o antiquaria del fondo; · alle condizioni di conservazione del fondo e alla possibilità di un suo mantenimento nel medio e lungo periodo; · alla sostenibilità degli oneri derivanti dal trattamento inventariale e catalografico del fondo; · alle disponibilità di spazio.
Inoltre, potrà essere effettuata una specifica valutazione in ordine all’accettazione di: · duplicati di documenti già posseduti dalla Biblioteca; · volumi di pregio o di particolare interesse bibliografico, ma in inidonee condizioni di conservazione; · fascicoli o annate isolate di riviste; · materiale grigio, materiali d’archivio, materiali in formati speciali, ed ogni altra particolare tipologia documentaria.
b) Nel caso di fondi che soddisfino solo parzialmente le condizioni di cui al punto a), il Sistema Bibliotecario d’Ateneo potrà proporre al donatore un’accettazione selettiva dei materiali ritenuti interessanti, fatto salvo il diritto del donatore a ritirare la sua offerta.  Se l’offerta verrà mantenuta, il Sistema Bibliotecario d’Ateneo si riserva la possibilità di gestire il materiale non selezionato senza alcun vincolo nei confronti del donatore (destinazione ad altre biblioteche, scarto, etc.).  c) Il materiale accettato in dono entrerà a far parte a tutti gli effetti del patrimonio mobile dell’Università, e potrà essere sottoposto dalla Biblioteca a tutte le operazioni di gestione di tale patrimonio (restauro,dislocazione, scarto), senza alcun vincolo per il Sistema Bibliotecario d’Ateneo nei confronti del donatore. d) I fondi di riconosciuto valore storico-culturale saranno gestiti in base alle norme di conservazione, tutela e valorizzazione stabilite dagli Enti a ciò preposti (Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Regionale per i Beni Librari e Documentari, etc.). Per gli stessi fondi, potranno essere stipulati speciali accordi con i donatori.

2. Modalità di presentazione dell’offerta a) Il donatore indirizza la propria offerta al Sistema Bibliotecario d’Ateneo sotto forma di lettera di intenti, corredata da una descrizione tipologica del fondo e da una stima complessiva della sua consistenza e del suo valore.

b) Ai fini di un’idonea valutazione del fondo, il donatore garantisce al personale bibliotecario e tecnico-amministrativo della Biblioteca destinataria della donazione di poter accedere al fondo stesso, per integrare opportunamente i dati forniti dal donatore e per redigere una relazione sulla composizione e sulla qualità del fondo, oltre che sui vantaggi e gli oneri conseguenti alla sua accettazione.

c) Nel caso di piccoli fondi o di singoli volumi, il donatore può depositare il materiale perché venga esaminato presso il Sistema Bibliotecario d’Ateneo, che si impegna a comunicare al più presto l’esito della valutazione.   3. Iter di accettazione

a) Per l’accettazione di fondi di notevoli dimensioni, la decisione è affidata al Consiglio d’Amministrazione dell’Università sulla base di una relazione preparata dal bibliotecario e tecnico-amministrativo che ha effettuato la valutazione preliminare. Il CdA, qualora necessario, potrà avvalersi della consulenza di esperti per quanto attiene alla validità e alla coerenza scientifica del fondo, al suo valore antiquario, alle condizioni di conservazione ed a ogni altro problema relativo al fondo stesso. Sulle unità bibliografiche accolte in dono, all’atto dell’acquisizione patrimoniale il Sistema Bibliotecario d’Ateneo provvede a segnalare il nome del donatore sul Registro cronologico d’Ingresso.
b) Per quanto riguarda l’accettazione di doni limitati a singoli volumi e, in generale per donazioni di piccola entità o non particolarmente rilevanti dal punto di vista storico, culturale o antiquario, la decisione è affidata al Direttore del Sistema Bibliotecario d’Ateneo. In caso di accettazione, il Sistema Bibliotecario d’Ateneo emette lettera di riconoscimento della donazione, ed ha cura di associare ciascun volume al nome del donatore sul Registro cronologico d’Ingresso.

Nel caso l’offerta venga respinta , il Sistema Bibliotecario d’Ateneo ne dà motivata informazione al donatore.   4. Trattamento inventariale e catalografico

Il trattamento inventariale e catalografico delle donazioni spetta al personale addetto del Sistema Bibliotecario d’Ateneo, previa adeguata programmazione, in quanto la catalogazione di fondi e donazioni non rientra nell’attività ordinaria del Sistema Bibliotecario di Ateneo, che cura la catalogazione del corrente. Solo in caso di ridotto fabbisogno per questa attività, sarà possibile richiedere l’inserimento della catalogazione di una parte delle donazioni ricevute nei progetti del Sistema Bibliotecario d’Ateneo.

Per donare beni immobili all’Università Kore di Enna è necessario l’atto di donazione notarile.

Il testamento è lo strumento più efficace per fare in modo che le proprie volontà vengano comunicate nella loro autenticità e al momento opportuno e, soprattutto, fatte rispettare attraverso la destinazione dei beni ai soggetti indicati dal testatore.
Cosa accade in assenza di testamento?
1.In assenza di testamento, il patrimonio ereditario verrà ripartito per legge (srtt. 565-586 cc.) tra alcuni soggetti, definiti “eredi legittimi” (coniuge, discendenti legittimi e naturali, ascendenti, fratelli e sorelle, parenti fino al sesto grado), con precedenza del parente più prossimo ed esclusione dei parenti più remoti. 2.In caso di totale assenza di eredi, il patrimonio passerà interamente allo Stato Italiano.
Perché è importante lasciare una donazione testamentaria all’Università degli Studi di Enna “Kore”?
L’intero valore donato potrà essere utilizzato per le finalità indicate dal testatore, nel caso abbia fornito precise indicazioni, o comunque sarà messo a frutto per progredire nell’ambito della Formazione, della Ricerca e dell’Assistenza, per garantire un futuro migliore alle future generazioni.

Quali beni si possono destinare all’Università degli Studi di Enna “Kore”?
Il testatore può decidere di destinare qualsiasi tipo di bene all’Università (beni immobili, beni mobili, titoli, azioni e fondi di investimento o somme di denaro). Il bene destinato verrà convertito in denaro ed utilizzato per le finalità indicate dal testatore, nel caso abbia fornito precise indicazioni, o comunque sarà messo a frutto per progredire nell’ambito della Formazione, della Ricerca e dell’Assistenza.
Quali sono i soggetti che non possono essere esclusi dalla successione?

Sono i cosiddetti eredi legittimari: coniugi, figli legittimi o naturali o i loro discendenti, genitori o, in mancanza, nonni o avi. A questi soggetti la legge destina una quota prestabilita (“quota indisponibile” o legittima) di cui il testatore non può disporre.
Avendo parenti diretti è possibile destinare una parte della propria eredità ad altri soggetti?
La quota rimanente (“quota disponibile”) è liberamente disponibile dal testatore che può destinarla ad una persona o ente che gli è stato particolarmente vicino.
Ho già fatto testamento ma vorrei includere l’Università degli Studi di Enna “Kore” tra i beneficiari. Come posso fare?
Il testamento può essere modificato in qualunque momento. Se la modifica è di piccola entità, sarà sufficiente aggiungere una postilla (“codicillo”) a mano in calce al proprio testamento. Altrimenti, sarà opportuno scrivere un nuovo testamento.
Chi è l’esecutore testamentario?
E’ il soggetto scelto dal testatore con il compito di fare in modo che venga rispettata la sua volontà. Può essere un erede come un soggetto estraneo all’eredità. La nomina di un esecutore testamentario non è obbligatoria ma consigliata in caso di particolare complessità.
Per fare testamento è necessario recarsi dal Notaio?
La presenza del Notaio è necessaria solo nel caso in cui il testatore voglia redigere un testamento pubblico.