Valutazione Etica

CODICE ETICO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”
Emanato con Decreto Presidenziale n. 121 del 28/09/2012, adeguato allo Statuto di Autonomia con Decreto Presidenziale n. 74 del 22/06/2016

PREAMBOLO
(A) La Libera Università degli Studi di Enna “Kore” (di seguito “Università Kore di Enna” o “UKE”) è stata istituita con lo scopo di rendere effettivi e concreti la cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il patrimonio scientifico delle diverse sponde del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca e la formazione universitaria, dall’altra. I professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti contribuiscono, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al perseguimento della missione, al raggiungimento dei fini istituzionali, al conseguimento degli obiettivi periodicamente fissati dagli Organi di governo.

(B) La Libera Università degli Studi di Enna “Kore” è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, della Legge 9 maggio 1989, n. 168, e della Legge 29 luglio 1991, n. 243.

(C) L’UKE è un’organizzazione strutturata secondo le leggi vigenti ed il proprio Statuto di autonomia, nel rispetto dei principi costituzionali che ne sanciscono la libertà di ricerca e di insegnamento, e si compone di persone fisiche di età, provenienza, sesso, culture e condizione economica differenti, e che ricoprono posizioni diverse per ruolo e tipologia di impegno.

(D) L’UKE si propone come una comunità universitaria integrata, della quale fanno parte tutti coloro che, a vario titolo, vi operano con regolarità nei diversi ruoli e compiti e coloro che vi trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio. Con la espressione “comunità universitaria” ci si riferisce all’insieme costituito dai professori, dai ricercatori, dagli studenti, dagli addetti ai servizi amministrativi e tecnici a tutti i livelli di responsabilità, dagli organi individuali e dai membri di tutti gli organi collegiali. Le diverse componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità umana e professionale secondo le rispettive funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell’Istituzione e degli altrui diritti e doveri. A tutte le componenti è assegnato, in ragione del ruolo e della responsabilità, il compito di orientare il proprio comportamento in seno alla comunità universitaria al perseguimento dei valori comuni.

(E) Nella sua funzione di comunità, l’UKE è chiamata a diffondere i valori della solidarietà e della cooperazione al proprio interno e all’esterno, anche attraverso la promozione di relazioni tra enti di alta formazione e di ricerca di diverso orientamento culturale, l’incentivazione dell’educazione delle nuove generazioni alla responsabilità individuale e sociale, la capitalizzazione e la valorizzazione e di competenze scientifiche, tecniche e professionali, e la promozione di modelli didattici rispettosi dei principi di libertà, dignità ed uguaglianza. A tutti i professori e ricercatori dell’UKE è pertanto richiesta elevata qualificazione scientifica ed altrettanto elevata qualificazione didattica e relazionale, essendo esse ugualmente costitutive di tutte le fasce della docenza. Per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori, la qualificazione scientifica è comprovata dal conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010. Il miglioramento e l’aggiornamento continuo della qualificazione didattica e relazionale costituiscono impegni professionali di ogni docente.

(F) La Libera Università degli Studi di Enna “Kore”, anche in ragione della sua struttura accademica articolata su più aree scientifico-disciplinari, opera in molteplici campi di interesse pubblico e privato, promuovendo l’interazione tra diversi soggetti, pubblici e privati, con il fine della ricerca, della conoscenza, della formazione e del loro sviluppo e del trasferimento tecnologico ed organizzativo. L’UKE è pienamente consapevole della funzione di rilievo che essa svolge all’interno del tessuto sociale, locale, nazionale e internazionale, e della responsabilità che ne deriva, specialmente nei confronti del territorio prossimo e di quello del bacino del Mediterraneo cui elettivamente riserva una particolare attenzione. La comunità dell’UKE si confronta costantemente con il proprio territorio e risponde alle esigenze e alle opportunità che le provengono dalle realtà locali e internazionali di riferimento nell’ambito delle proprie finalità istituzionali.

(G) Sulla base dei presupposti richiamati, il Codice Etico della comunità accademica della Libera Università degli Studi di Enna “Kore” si informa ai seguenti principi fondamentali:
i. Equità e giustizia: i soggetti operanti a vario titolo nell’Università Kore di Enna devono ricevere un trattamento adeguato alla dignità della persona umana, non possono essere discriminati o essere oggetto di abusi o attenzioni improprie. La discriminazione e gli abusi vanno disciplinati secondo i termini di legge con il primario obiettivo della prevenzione rispetto alla sanzione.

ii. Rispetto dell’individuo e della sua dignità: i membri della Comunità devono essere trattati come portatori di valori, e come tali rispettati e garantiti. All’interno della Comunità universitaria tutti i membri hanno accesso alle molteplici opportunità della vita sociale, al fine di una piena e condivisa partecipazione alla Comunità stessa.
L’UKE e i suoi membri hanno come dovere fondamentale il rispetto delle persone come tali, affinché ognuno si senta partecipe e membro effettivo della Comunità universitaria ed accetti le proprie responsabilità nei confronti dell’Ateneo. Ogni singolo individuo deve sentirsi portatore oltre che dei propri diritti anche dei correlati doveri e delle responsabilità derivanti, in particolare nei confronti degli altri, al fine di rendere le proprie azioni trasparenti ed oneste.

iii. Responsabilità personale e professionale: ogni membro dell’UKE, in ragione del ruolo rivestito nella comunità universitaria, è tenuto ad adempiere a tutti i doveri che ne derivano dando ad essi assoluta priorità rispetto ai propri interessi personali e di carriera, deve evitare di recare offesa in qualsiasi modo verso ogni altro individuo e, inoltre, deve adottare un costante comportamento corretto e rispettoso, finalizzato al raggiungimento dell’interesse istituzionale comune. Ogni singolo membro dell’UKE deve difendere i diritti degli altri nel rispetto delle diversità personali, in un impegno reciproco volto al perseguimento di finalità condivise e comuni.

DISPOSIZIONI

Art. 1. Applicazione

  1. Il Preambolo costituisce parte essenziale ed integrante del Codice Etico dell’UKE.
  2. Il Codice Etico non si sostituisce alla legge ma si aggiunge alle disposizioni normative applicabili ai membri appartenenti alla comunità della Libera Università degli Studi di Enna “Kore” e dalle quali conseguono diritti e doveri.
  3. Il Codice Etico individua i principi di correttezza indispensabili per il migliore svolgimento della missione formativa e scientifica dell’Ateneo e fa appello al senso di responsabilità che deve accompagnare l’adempimento dei propri doveri non meno che l’esercizio dei propri diritti all’interno della Comunità universitaria.
  4. Il Codice Etico si applica a tutti i componenti della Comunità, inclusi coloro che si trovano anche temporaneamente in rapporto di servizio, anche non dipendente, o di collaborazione a qualsiasi titolo con l’Ateneo. Si estendono, per quanto di ragione, agli ospiti delle strutture universitarie.

Art. 2. Libertà accademica e accesso libero alla letteratura scientifica

  1. La libertà di insegnamento e di ricerca è riconosciuta dall’Università come presupposto irrinunciabile per una corretta conduzione dell’attività istituzionale. La libertà di giudizio e di interpretazione deve essere ispirata a onestà e responsabilità verso i valori della
    ricerca per lo sviluppo della conoscenza. L’UKE si impegna a valorizzare la libertà intellettuale e il libero scambio delle idee considerandoli entrambi essenziali per il raggiungimento della sua missione istituzionale e accademica, e si impegna, altresì, a
    proteggere i suoi membri da qualsivoglia tentativo di limitazione o violazione di tale libertà.
  2. L’UKE riconosce ai docenti ampia autonomia nella scelta delle metodologie di insegnamento e il pieno diritto a partecipare alla definizione collegiale delle forme organizzative e delle interazioni tra gli insegnamenti afferenti allo stesso corso di studi.
  3. L’UKE promuove e incentiva le nuove possibilità di diffusione della conoscenza non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche attraverso la promozione del principio dell’accesso aperto alla letteratura scientifica, nel rispetto del riconoscimento delle
    proprietà intellettuali.

Art. 3. Tutela del nome e reputazione dell’Università e dei membri della sua Comunità

  1. Tutta la Comunità universitaria è tenuta a rispettare e garantire il buon nome dell’Ateneo,
    anche come forma di rispetto nei confronti dell’impegno dei docenti e degli studenti e del
    valore effettivo dei titoli di studio passati, correnti e futuri rilasciati dall’Ateneo. Ad ogni
    membro della Comunità dell’UKE è fatto obbligo di comportarsi in modo consono al buon
    nome dell’Ateneo stesso. A nessun membro è permesso di:
    a) fare un uso illecito e, comunque, improprio del nome dell’Università Kore di Enna, del
    suo logo e dei simboli ad essa appartenenti;
    b) utilizzare o sfruttare esternamente all’Ateneo la reputazione dell’UKE per fini propri o
    di gruppi esterni, specie in associazione con attività professionali esterne, anche non
    remunerate;
    c) divulgare impropriamente dati e risultati della ricerca scientifica, tecnologica e
    organizzativa aventi carattere di riservatezza e dati personali protetti. L’intento
    denigratorio o diffamatorio costituisce un’aggravante;
    d) rivolgere con qualsiasi mezzo offese ad altri membri della Comunità;
    e) elaborare, raccogliere o diffondere dicerie, messaggi denigranti ed altre forme di
    calunnia. Il ricorso all’anonimato costituisce un’aggravante e, al fine di scoraggiare
    ogni comportamento ad esso riconducibile, l’Università non dà alcun corso e alcuna
    dignità di corrispondenza alle comunicazioni anonime, considerandole comunque
    costitutive di comportamenti incompatibili con l’appartenenza alla Comunità.
  2. Ogni appartenente alla Comunità accademica è libero di esprimere, in forma
    motivatamente critica, opinioni sull’attività e sul governo dell’Ateneo. Le dichiarazioni in
    tal senso effettuate presso gli organi di informazione pubblica debbono comunque
    essere sempre improntate al rispetto personale e alla moderazione del linguaggio

Art. 4. Parità delle opportunità e divieto di forme di discriminazione

  1. In un ordinamento che promuove le pari opportunità ed uguaglianza sussiste
    discriminazione nei confronti di un individuo o un gruppo di persone allorché si utilizzi
    verso questi un trattamento meno favorevole rispetto ad altri individui o gruppi di
    persone in eguali o simili circostanze, a causa di uno o più fattori quali l’età (fatte salve le
    previsioni normative generali e regolamentari), il colore, la nazionalità, l’origine etnica,
    l’orientamento sessuale, il genere, qualsiasi minorazione temporanea o permanente, le
    convinzioni politiche e religiose.
  2. L’UKE ritiene che sussista discriminazione anche quando, indirettamente, un’esigenza
    apparentemente neutrale, come una disposizione o una regola, abbiano effetti negativi a
    causa dei predetti fatti discriminanti.
  3. L’UKE, in considerazione di quanto sopra espresso, e nel rispetto della sicurezza e della
    salute dei dipendenti e degli studenti, considera inaccettabile la violenza e le
    aggressioni, sia fisiche sia verbali, e, comunque, qualsivoglia forma di sopruso, in
    quanto comportamenti lesivi della dignità e dei diritti della persona.
  4. L’Università Kore di Enna e i suoi membri si fanno interpreti e garanti della tutela delle
    pari opportunità nel lavoro e nella formazione e adottano opportune strategie atte a
    prevenire, disincentivare e rimuovere comportamenti discriminatori o vessatori.

Art. 5. Inaccettabilità e prevenzione delle molestie sessuali

  1. L’Università Kore di Enna non tollera alcuna forma di molestia, violenza, sopruso di
    natura sessuale, e, comunque, alcun comportamento assimilabile.
  2. La molestia e la vessazione sessuale coprono un ampio spettro di comportamenti sia
    che costituiscano offesa, con qualsiasi mezzo espressa, sia che colpiscano la sfera
    fisica di una persona e, comunque, sempre in relazione alla natura sessuale della
    stessa.
  3. Le caratteristiche distintive della molestia sessuale sono quelle dell’imposizione di
    riferimenti anche impliciti alla componente sessuale quando questi non sono
    consapevolmente e liberamente condivisi.
  4. Le molestie sessuali includono:
    a) commenti verbali sgraditi di natura sessuale;
    b) contatti fisici non graditi e deliberati;
    c) esposizione pubblica e gratuita di scritti o di materiali multimediali sessualmente
    espliciti;
    d) trasmissione o proiezione di email offensive o immagini pornografiche;
    e) gesti o azioni offensive di natura sessuale;
    f) forme persistenti di attenzione nei confronti di terzi, da questi non gradite, unitamente
    ad un atteggiamento persecutorio;
    g) domande esplicite o sottintese per ricevere o offrire favori sessuali.
  5. Ancorché alcune forme di condotta sessuale possano essere considerate innocue da
    alcuni e offensive da altri, l’Università considera comunque vessatorie quelle espressioni
    e manifestazioni che riguardano:
    a) implicitamente o esplicitamente un’imposizione concernente l’ammissione degli
    studenti, la valutazione e il superamento degli esami, o qualsiasi azione che possa in
    qualche modo vincolare la carriera scolastica di uno studente;
    b) implicitamente o esplicitamente un’imposizione concernente il reclutamento del
    personale, docente e amministrativo, il processo e il superamento delle selezioni, o
    qualsiasi azione che possa in qualche modo vincolare la carriera professionale;
    c) un’interferenza con i risultati accademici o lavorativi;
    d) la creazione di un ambiente di lavoro e di apprendimento intimidatorio e offensivo.
  6. Considerato il ruolo educativo dell’Università, assumono particolare gravità gli abusi o le
    molestie sessuali da parte di docenti nei confronti degli studenti.

Art. 6. Tutela della proprietà intellettuale e contrasto al plagio

  1. L’UKE si attiene alle disposizioni di legge sulla proprietà intellettuale e sul plagio. I
    membri del corpo docente e amministrativo e gli studenti sono tenuti a rispettare le
    disposizioni in materia. L’UKE considera responsabile di plagio colui che attribuisce a sé,
    parzialmente o totalmente, testi, idee, ricerche o scoperte originali altrui, a prescindere
    dalla lingua in cui questi sono espressi o divulgati, oppure omette di citarne le fonti. Non
    si considera plagio la ripresa di espressioni caratterizzate da manifesta ovvietà o da
    conoscenze consolidate e comunemente condivise. Il plagio può essere intenzionale o
    l’effetto di una condotta non diligente, ovvero derivare dall’abuso, nel caso di opere
    collettive, dalla propria posizione gerarchicamente o accademicamente superiore.
  2. L’Università detiene, nei limiti fissati dalla legge, i diritti per l’utilizzo, a fini della
    riutilizzazione nelle attività istituzionali degli eventuali guadagni economici e non, delle
    creazioni e invenzioni, prodotte da personale docente e/o studente, qualora trattasi di
    prodotti derivanti da attività istituzionali, esplicitamente commissionati dall’Ateneo.
  3. Ogni singola attività accademica di rilievo scientifico per l’Ateneo deve avere riferimento
    specifico, ogni volta che sia possibile, al membro o al team della Comunità al quale essa
    è attribuibile in toto o in parte significativa.
  4. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare
    specificamente, se richiesto, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti.
    Nell’ambito di ciascun gruppo è necessario:
    a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo
    integrità, onestà, professionalità, libertà;
    b) valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante
    impedendo da una parte la citazione di persone che effettivamente non hanno
    collaborato e dall’altra l’esclusione di chi ha effettivamente collaborato;
    c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l’argomentazione, lo sviluppo delle
    idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di
    confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.
  5. L’UKE contribuisce a creare le condizioni affinché si operi sempre con integrità e onestà,
    per la più ampia valorizzazione dei meriti individuali e delle responsabilità personali, pur
    favorendo e incentivando un approccio metodologico multidisciplinare e articolato della
    ricerca e del dialogo tra i membri della Comunità universitaria.

Art. 7. Etica della ricerca

  1. La ricerca deve essere fatta nella piena osservanza di rilevanti standard etici sia nella
    metodologia che nello sfruttamento dei risultati. I ricercatori hanno il dovere di assicurare
    che il loro lavoro sia in linea con i valori e i principi posti alla base dello Statuto
    dell’Università e delle professioni alle quali essi appartengono. I ricercatori, altresì,
    devono partecipare a progetti di ricerca che si conformino a standard etici condivisi nella
    Comunità di riferimento.
  2. L’Università e i suoi ricercatori hanno il dovere di rispettare e tutelare tutti coloro che
    sono coinvolti in attività di ricerca eticamente sostenibili.
  3. Per cattiva condotta scientifica si intende la produzione, la falsificazione, il plagio e ogni
    altra pratica che devia da quelle comunemente accettate dalla Comunità scientifica di
    riferimento per quanto concerne la conduzione, lo sviluppo e l’elaborazione della ricerca.
    Sono da considerare particolarmente riprovevoli comportamenti che incorrono nelle
    seguenti fattispecie:
    a) illegittima attribuzione della paternità di un lavoro, di un progetto o di qualsivoglia
    ricerca che appartenga a terzi, anche per quanto riguarda l’utilizzo di informazioni
    confidenziali o l’omissione intenzionale di parti di lavoro compiuto da terzi;
    b) interferenza nel lavoro di terzi senza una specifica intenzione o autorizzazione per
    quanto concerne soprattutto la sottrazione di materiale ai fini della conduzione della
    ricerca stessa;
    c) cattiva veicolazione e diffusione di lavori di ricerca di terzi attraverso alterazione o
    utilizzo parziale di materiale;
    d) mancato consenso informato di soggetti terzi, o di loro tutori se minorenni o incapaci,
    coinvolti in attività sperimentali;
    e) utilizzazione di dati di propri studenti senza un’attenta valutazione terza del consenso
    da essi espresso;
    f) violazione della dignità personale di soggetti terzi, specie se minorenni o incapaci,
    coinvolti in attività sperimentali.

Art. 8. Inammissibilità dei casi di conflitto di interessi

  1. Chiunque operi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi estensione temporale, nell’UKE deve
    utilizzarne le strutture, le attrezzature, le dotazioni scientifiche e librarie e le reti nel
    rispetto delle finalità istituzionali e con la cura necessaria a preservare il decoro,
    l’integrità e la funzionalità, segnalando immediatamente agli uffici preposti o al superiore
    gerarchico eventuali malfunzionamenti o necessità di manutenzione o ripristino.
  2. La fruizione di benefit deve essere esplicitamente autorizzata dagli organi competenti.

Art. 9. Rispetto delle risorse, dei servizi e degli spazi universitari

  1. Chiunque operi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi estensione temporale, nell’UKE deve
    utilizzarne le strutture, le attrezzature, le dotazioni scientifiche e librarie e le reti nel
    rispetto delle finalità istituzionali e con la cura necessaria a preservare il decoro,
    l’integrità e la funzionalità, segnalando immediatamente agli uffici preposti o al superiore
    gerarchico eventuali malfunzionamenti o necessità di manutenzione o ripristino.
  2. La fruizione di benefit deve essere esplicitamente autorizzata dagli organi competenti.

Art. 10. Divieto di doni e benefici personali

  1. I membri dell’UKE, a qualsiasi livello gerarchico operino, hanno l’assoluto divieto di
    sollecitare, incoraggiare o accettare doni o benefici di qualsivoglia natura, che
    potrebbero essere ragionevolmente riconducibili ad atti che possono determinare,
    direttamente o indirettamente, vincolo nei confronti della loro attività professionale. E’
    un’aggravante ogni forma di compromesso a fini commerciali, con speciale riferimento
    alle attività assistenziali.

Art. 11. Comitato Etico

  1. E’ costituito un apposito Comitato Etico, di durata biennale, presieduto dall’Ombudsman
    e composto inoltre da due professori universitari di prima fascia di cui almeno uno di
    ruolo nell’UKE, eletti dal Consiglio dei Garanti.
  2. Il Comitato Etico opera come collegio perfetto.
  3. Il Comitato Etico attende anche alla valutazione etica preventiva della ricerca quando i
    Dipartimenti non abbiano costituito propri internal review board e, in ogni caso, ogni
    qualvolta sia richiesto il suo parere.
  4. Limitatamente al Contratto degli studenti e alla Carta dei servizi per gli studenti,
    l’ombudsman opera come organo individuale di monitoraggio, controllo e valutazione
    quando lo ritenga opportuno, senza limiti di iniziativa e di accesso agli uffici e agli atti.
  5. Il Comitato Etico ha i seguenti compiti e funzioni:
    a) proporre agli organi competenti l’avvio di eventuali azioni disciplinari nei confronti dei
    soggetti che violano o disattendono il presente Codice;
    b) promuovere interventi in base a segnalazioni non anonime o per iniziativa propria;
    c) favorire, ove possibile, la ricomposizione amichevole dei conflitti e la prevenzione del
    contenzioso.
  6. Le iniziative e le proposte del Comitato devono essere opportunamente motivate.
  7. Il Comitato Etico della Libera Università Kore di Enna esplica, ai sensi dell’articolo 4,
    comma 5 dello Statuto, anche le funzioni di garanzia per le pari opportunità, con il
    compito di prevenire i rischi di discriminazioni direttamente o indirettamente legate al
    genere, alle disabilità, all’età, alle razze, alle etnie, alle lingue ed alle culture, agli
    orientamenti sessuali, religiosi e politici.

Art. 12. Violazioni e sanzioni

  1. Il presente Codice Etico non interviene sulle eventuali responsabilità penali, civili e
    amministrative, le quali seguono le procedure ad esse dedicate. Restano ferme, inoltre,
    le competenze attribuite dallo Statuto e dalla regolamentazione interna dell’Università
    agli organi di Ateneo in ordine ai procedimenti ed ai provvedimenti disciplinari.
  2. Le violazioni al presente Codice, quando non rivestano carattere disciplinare, possono
    dare luogo all’applicazione dei provvedimenti, aventi anche carattere sanzionatorio,
    secondo le previsioni specifiche di legge, di regolamento o di contratto previste per le
    diverse componenti della Comunità Kore.
  3. L’inosservanza di norme contenute nel Codice etico conseguente alla condotta
    volontaria, anche omissiva, comporta l’applicazione di sanzioni adeguate e
    proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti, significativamente aggravate per i
    comportamenti più gravi, lesivi del prestigio e del patrimonio mobiliare e immobiliare
    dell’Ateneo.
  4. Sono fatti salvi i poteri di iniziativa del Comitato Etico e dell’Organismo di Vigilanza nei
    casi previsti.

Art. 13. Attuazione

  1. Il presente Codice etico è emanato con decreto del Presidente dell’Università ed è
    portato a conoscenza di tutta la Comunità universitaria dell’UKE, e di quanti vi abbiano
    interesse, attraverso il suo inserimento permanente nel sito web dell’Ateneo.
  2. Chiunque entri a far parte della Comunità Kore è tenuto a conoscere e ad accettare le
    previsioni contenute nel presente Codice Etico.